Fino alla legge 220 dell’11 dicembre 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, c’era un sostanziale vuoto legislativo riguardo l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici condominiali. Finalmente grazie all’articolo 1122 ter è possibile porre fine alle questioni sull’argomento e l’interpretazione è diventata univoca.
Cosa occorre sapere:
Distinguiamo innanzi tutto due casi, l’istallazione fatta da privati o dal condominio.
Il primo caso, quando un singolo inquilino decide di installare una telecamera ad uso personale, prevede che l’intervento sia fatto a proprie spese; nel caso poi in cui un nuovo condomino dovesse subentrare, si potrà rimuovere l’impianto. È possibile installare sistemi di videosorveglianza che monitorino il proprio ingresso o il proprio posto auto, purché l’inquadratura sia limitata al proprio spazio privato. Le norme da considerare non sono, in questo caso, quelle stabilite dal Garante della Privacy, e non sarà necessario esporre il cartello di avviso, né nominare un incaricato per il trattamento dei dati.
Nel secondo caso invece, quindi quando è il condominio a scegliere l’installazione del sistema di videosorveglianza per le aree comuni, le norme sono diverse. Innanzitutto è necessario che il legislatore stabilisca un quorum per la delibera; in assemblea l’istanza sarà approvata solo qualora si raggiunga la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore della proprietà.
A questo punto sarà applicato il regolamento sulla privacy con tutto ciò che ne consegue. Dovranno essere esposti i cartelli di avviso, le registrazioni potranno essere conservate solo per 24/48 ore e i dati dovranno essere protetti e visionabili solo dalle persone autorizzate. Sarà nominato un incaricato per il trattamento dei dati, solitamente l’amministratore. Inoltre, onde evitare di interferire con le vite private dei condomini, l’inquadratura delle telecamere dovrà essere limitata ai soli spazi condominiali. Qualsiasi violazione alla norma prevede sanzioni ed eventuali risarcimenti, fino ad un provvedimento di blocco da parte del Garante. Inoltre è da considerare che la registrazione delle assemblee condominiali è ammessa solo con il consenso di tutti i partecipanti, e che i dati registrati sono mezzi di prova legittimi, prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234 del c.p.p.
Per quanto riguarda le spese, anche qui si distinguono due casi: per l’installazione o la sostituzione degli impianti le spese sono a carico del locatore, la manutenzione ordinaria ricade sugli inquilini.
Nel caso in cui non ci sia il tempo di approvare la delibera, il condominio può procedere con l’installazione assumendosi i costi dell’intervento per poi richiedere rimborso ai condomini (caso particolare di ripetuti atti vandalici stabilito da sentenza della Corte di Cassazione: Cass. Civ. sent. n.71 del 3.1.2013).
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